Westy.it Forum / ACQUISTO DI UN WESTIE / Pedigree, Microchip, Documenti / Pedigree e normative inerenti
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Inserito il: 19 May 2009 16:36
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Mi sono accorta che la maggior parte di noi non sa che attraverso il sito dell'Enci si possono verificare i dati relativi ai nostri pedigree, ho visto che spesso cercate di scoprire chi sono i vostri papà e mamme oppure se è già stato emesso il vostro pedigree.
Tutti questi dati sono disponibili sul sito Enci, se qualcuno di voi ha bisogno di aiuto in questa consultazione la mia umana è a vostra disposizione, lei sul sito Enci ci passa del tempo peggio che davanti alla tv....che cosa ci andrà a cercare poi???? -
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Inserito il: 19 May 2009 17:07
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Ne approfitto subitissimo!
Entro quando dovrei vedere il mio pedigree? sono nato a fine anno!!!
Quello della mia mamma l'ho trovato! -
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Inserito il: 19 May 2009 20:53
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ciao Astra..... quello dei miei genitori naturali ci sono.... il mio nome però non è stato ancora inserito.....
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Inserito il: 20 May 2009 08:08
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.....OOOOOOHHHHH, CI SONO ANCHE IO!!!!! CHE BELLO......NONNA, NONNO....ORA SO ANCHE I VOSTRI NOMI!
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Inserito il: 20 May 2009 14:54
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PER JACK: gli ultimi pedigree richiesti dalla mia umana-allevatrice sono arrivati quando i cuccioli hanno avuto circa 5 mesi.La tempistica è stata questa:
nascita cuccioli novembre, presentazione del modello A (il primo dei documenti che deve inviare all'enci l'allevatore) a fine novembre, presentazione modello B (secondo dei documenti) a metà gennaio appena consegnati i piccoli teppisti ai proprietari.
però so di alcune cucciolate di amici allevatori per le quali ancora non sono stati emessi i pedigree e le cucciolate erano di settembre 2008.
attualmente l'Enci è commissariato ma speriamo che questo non incida negativamente sull'emissione dei documenti!
tenete conto che tra quando il pedigree appare sul sito enci e quando vi arriva passano parecchi giorni in quanto l'enci manda il pedigree alla delegazione provinciale della vs. città e la delegazione vi scrive per avvisarvi di andare a ritirarlo (e pagarlo!!!)
scusatemi per la lunghezza del post ma cercavo di essere abbastanza chiara! -
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Inserito il: 28 May 2009 20:40
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ma quali sono i requisiti per avere il pedigree???
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Inserito il: 11 Jun 2009 17:34
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Io non ho il pedigree, perché in Francia dove sono nato, costi esorbitanti a parte, non lo ritengono utile in quanto se non si partecipa ad una mostra con buon esito, lo stesso non ha valore.
Cosi praticamente può avere il pedigree soltanto chi , genealogia a parte, ha tutte le caratteristiche della razza.
Per me lo si potrebbe ancora richiedere ma io non ho di queste velleità. -
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Inserito il: 24 Jun 2009 15:24
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per avere il pedigree in Italia bisogna che i genitori lo abbiano, poi a cucciolata nata bisogna presentare due moduli di richiesta il modello A (entro 25 giorni dalla nascita) ed il modello B (entro 90 giorni dalla nascita) ovviamente si deve allegare l'assegno per gli importi delle pratiche e se va tutto bene (L'enci a volte fa un casino pazzesco) dopo diversi mesi arrivano i pedigree.
scusate il ritardo nella risposta ma in questo forum purtroppo non c'è il servizio di notifica dei post quindi non sapevo che mi avevate chiesto delle info...
Astra sempre a vostra disposizione! -
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Inserito il: 24 Jun 2009 15:30
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Grazie Astra!!! Preziosissima!
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Inserito il: 23 Aug 2013 09:26
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son sempre dell'idea che non si legga mai abbastanza e molte cose si scoprono per caso......
navigando nell'web mi sono imbattuto in questo articolo dello scorso anno e.... ve lo riporto paro paro...... perchè in fondo non si finisce mai d'imparare.....
questo articolo va al di la dell'affetto e dell'amore che i nostri tati provano per noi, quello è un altro discorso che non centra niente con leggi, regolamenti e cinofilia.....
di VALERIA ROSSI – Chi ha mai sentito parlare del Decreto Legislativo n. 529, del 30 dicembre 1992?
Probabilmente nessuno: eppure esiste, è attualmente in vigore e vent’anni fa è andato a sostituire la legge n. 30 del 15 gennaio 1991, che era riferita solo agli animali da reddito.
Il D.Lgs 529/92 recepisce invece la direttiva europea 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, estendo l’applicazione anche a tutte le specie e razze che non erano contemplate nella legge n. 30, quindi anche a cani e gatti.
Ma di cosa parla, questo misconosciuto decreto?
Parla del concetto di “animale di razza pura” e stabilisce le regole per la sua commercializzazione, determinando una volta per tutte – e senza possibilità di equivoci – la definizione giuridica di “cane o gatto di razza”… e VIETANDO, di fatto, la vendita di animali sprovvisti di certificato genealogico.
Insomma, non solo il cane (o il gatto) senza pedigree non possono in alcun modo essere definiti “di razza” (come già sapevamo): ma non possono neppure essere ceduti in cambio di denaro!
Infatti, all”art. 5, il decreto stabilisce che “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale.
Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000 (essendo il decreto antecedente all’avvento dell’euro, le cifre sono ancora espresse in lire).
Insomma, la commercializzazione è riservata esclusivamente agli animali accompagnati da pedigree!
I “senza pedigree” non dovrebbero neanche essere venduti, e sicuramente non venduti come cani o gatti “di razza”: all’art. 3 dello stesso decreto risulta che non potrebbero neppure essere ammessi alla riproduzione!
Soprattutto nel mondo catofilo c’è grande subbuglio, in questi giorni: ora vedremo se anche il mondo cinofilo saprà muoversi e chiedere il rispetto di questo decreto che potrebbe mettere un definitivo freno alla vendita di cuccioli senza pedigree, ma spacciati per cani/gatti di razza pura.
fonte: http://www.tipresentoilcane.com/2012/09/21/lo-sapevate-che-vender ... -
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Inserito il: 23 Aug 2013 09:28
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questo è il testo completo del decreto:
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529.
Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.
ART. 1
Il presente decreto disciplina:
l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, così come definito nell'allegato al presente decreto;
l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato al presente decreto;
la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.
ART. 2
I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'associazione nazionale a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformità delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
ART. 3
I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
ART. 4
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.
ART. 5
É consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
ART. 6
I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformità alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvederà al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunità economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE. -
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Inserito il: 23 Aug 2013 10:25
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mamy ha provato a cercarmi nell'elenco ENCI, ma non mi trova, eppure io so di esserci (sono peedigreppata"!
scrive dove c'è il nome: Fufi
dove c'è l'allevatore: La Rossella
dove c'è proprietario il suo cognome
eppure vien fuori che non si trova niente! cosa sbaglia quella citrulla (per usare un epiteto che miace a Miky?! -
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Inserito il: 23 Aug 2013 10:29
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la tua citrulla, cara Fufi, sbaglia nel mettere i tuoi dati..... mamy mia ti ha trovato in un nanosecondo..... e nel tuo caso esisti solo tu con il tuo nome.....
nella casellina dove occorre mettere il nome deve digitare: La Rossella Fufi.... basta solo quello!!!! e poi click su "avvia ricerca"...... -
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Inserito il: 23 Aug 2013 10:37
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Edito, Micky è stato più veloce :P
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Inserito il: 23 Aug 2013 12:32
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citrullina ha fatto, ho fatto anche un giretto tra i miei parenti...non appena posso studio un pò di più! grazie miky? smakkete
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Inserito il: 23 Aug 2013 12:33
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se una è citrulla è citrulla: il punto interrogativo al posto di quello esclamativo! mah!
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Inserito il: 23 Aug 2013 14:42
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Micky: allora i cani senza pedigree devono essere venduti, anzi regalati, come "meticcio simil-westie"????
se applicassero questa normativa sarebbe la fine delel vendite fatte nei negozi!
ma siccome siamo in Italia dove abbindano le leggi ma nessuno le fa rispettare le cose continueranno ad essere come sono sempre state....
p.S. grazie per la segnalazione non ne sapevo niente anche se sono una frequentatrice del portale "Ti presento il cane" -
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Inserito il: 23 Aug 2013 14:53
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ci lamentiamo sempre che non ci sono le leggi e invece quelle ci sono... se venissero applicate sarebbe meraviglioso!!!!!
Citazione:
se applicassero questa normativa sarebbe la fine delel vendite fatte nei negozi!
sarebbe una gran vittoria fargli chiudere baracca e burattini!!!!! -
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Inserito il: 23 Aug 2013 15:54
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hai ragione ma la sola cosa che mi preoccupa è la fine che farebbero le mamme e i papà cani diventati "inutili".
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Inserito il: 23 Aug 2013 16:12
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Suppongo che venderanno pure loro e/o finiranno nei canili.. purtroppo col "sentimento" il mercato "illegale" di cuccioli non cesserà mai.
Conosco una signora cosciente di aver preso un cucciolo dall'est in condizioni precarie di salute, non socializzato ecc e pagato 600€ "perchè quel musetto mi ha rapito..". Quindi in qualche modo il sentimento di aver salvato un cucciolo ha fatto si di incrementare ancor di più questa tratta assurda di cani. -