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Inserito il: 18 Jun 2013 13:12
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Tempo fa io e mami siamo andate a un bel parco di Napoli, il Parco del poggio, per una sessione di yoga. Una bella giornata di sole e caldo. Ma è successa una storia pazzesca perché l'accesso ai cani lì è ammesso, ma i custodi ignoranti volevano costringermi a tenere la museruola, rifacendosi alle disposizioni di un'ordinanza comunale affissa all'ingresso. Noi gli abbiamo ribadito che per i proprietari di cani c'è obbligo di portare con sé la museruola, per farla indossare al cane solo in caso di necessità.
Sono venuti a turno a infastidre mami che nonostante tutta la pratica yoga si è incavolata alquanto, i tipi hanno minacciato di chiamare i carabinieri, e mami gli ha risposto di farlo immediatamente e avrebbe denunciato loro per tentato maltrattamento animali.
In quel parco non ci andiamo mai, ma ieri sorpresa abbiamo trovato un simile cartello affisso davanti al NOSTRO parco, a Pozzuoli, e ci hanno detto che il caposervizio ha intimato a un avventore regolare di far indossare la museruola al suo cane.
In rete non riesco a trovare riferimenti precisi a riguardo, ma il testo dell'ordinanza sembrava lo stesso.
Avete qualche informazione più precisa? -
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Inserito il: 18 Jun 2013 22:34
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Ciao stessa cosa e' successa a me... Non sono potuta entrare alla festa dello sportivo perché non avevo la museruola.... Anche io vorrei saperne di più ....
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Inserito il: 18 Jun 2013 22:57
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questo è il testo dell'ordinanza Martini del 2009:
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. 3 marzo 2009
Art. 1.
1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
Art 7
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma,
IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Francesca Martini
(3 Marzo 2009) -
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Inserito il: 19 Jun 2013 08:11
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Grazie.
"portare con sé una museruola" mi sembra chiara come disposizione. In caso di rischio si deve applicare.
Ma da qualche parte vige un'altra interpretazione. -
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Inserito il: 19 Jun 2013 08:25
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Citazione:
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
Wendy come tutto in questo paese, è alla libera interpretazione delle persone..... mamy l'altro giorno ha avuto uno scambio di "idee" con una tizia... -
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Inserito il: 19 Jun 2013 09:40
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Ma non è "maltrattamento animale" costringerci ad indossare una museruola (senza reali motivazioni), quando fuori casa ci sono 35° o poco +?
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Inserito il: 19 Jun 2013 09:46
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se si usa quella morbida, secondo me si!!!! occorrerebbe avere l'altro tipo.... e non quella in ferro
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Inserito il: 19 Jun 2013 10:35
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E' per questo che io non voglio metterla, la museruola mi impedisce di aprire la bocca e quindi traspirare. Quando la ho indosso mi blocco, cerco di svincolarmi dalla morsa e mi lamento come posso.
Ora stampiamo il testo dell'ordinanza.
Ma ho letto di una sentenza del TAR del Lazio che dà un'interpretazione equilibrata e dichiara che non è obbligatorio far indossare la museruola se non in caso di necessità; ho trovato un riferimento ma non il testo della sentenza. -
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Inserito il: 19 Jun 2013 12:26
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Ehi ragazzi.....ma scherziamo??!! La museruola a noi??!! Allora i vari Doberman, Pastori tedeschi, Pit bull, Rottweiler, Bulldog, Mastino napoletano etc. etc......, dovrebbero indossare la tuta uguale a Anthony Hopkins nell'interpretazione del Dott. Hannibal Lecter....!! Ma dai su....un po' di buon senso....meno male che il legislatore è stato piuttosto esplicito in materia:".........in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti....."...
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Inserito il: 19 Jun 2013 12:48
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Asia... con questa ordinanza fu abolita la black list....
pensa ad un vigile che vuole rompere le uova e obbliga un proprietario di carlino (un nome a caso) di mettere la museruola al proprio peloso....
il legislatore, abolendo la black list, parte dal presupposto che ogni peloso di qualsiasi razza può mordere se viene importunato!!!..... e quindi all'importunatore la mia mamy che dovrebbe fargli??? spaccargli le ossa???? non sarebbe male come idea!!!!
Wendy anche noi abbiamo letto della sentenza del Tar Lazio... ma non siamo ancora riusciti a trovarla!!!! ma non disperiamo, prima o poi salta fuori!!! -
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Inserito il: 19 Jun 2013 13:49
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Io la stamperei solo per dargli fuoco a questa ordinanza senza senso!!!!!
Dovrebbero darsi una aggiustatina al cervello prima di obbligare i nostri padroni a metterci la museruola così....perché loro non hanno altro di meglio da fare che romperci le scatole! -
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Inserito il: 19 Jun 2013 14:03
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Maya... la black list era pure peggio!!!!
dovrebbe prevalere sempre il buonsenso..... bene raro e prezioso al giorno d'oggi!!!!!
e poi, non esistono cani cattivi, ma "padroni" cattivi imbecilli e deficienti ne è pieno il pianeta terra!!!! oltre alla categoria che non ha cani!!!! -
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Inserito il: 19 Jun 2013 14:34
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Io ho questa.
La metto volentieri, posso respirare, abbaiare...ma......l'ho usata solo due volte per necessità mediche -
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Inserito il: 19 Jun 2013 15:52
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ATTENZIONE AI WESTIE!!!! Sono cani molto molto cattivi e feroci!!! Se li incontrate per strada senza museruola allontanatevi immediatamente!!! Potreste essere subito azzannati..........................................
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Inserito il: 20 Jun 2013 08:37
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Ma perché non fanno un ordinanza che obblighi la museruola agli umani?
Io ho la stessa museruola di Hugo, ma la mamy non me la mette mai. La portiamo in borsa solo quando viaggiamo. -
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Inserito il: 20 Jun 2013 09:10
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Anch'io ho quella museruola e la porto con me, ma se la indosso la trovo scomodissima e non riesco ad aprire bene la bocca.
Purtroppo mi sono capitate persone - forse un po' esaltate - che sembravano avere come unico scopo lavorativo quello utilissimo di controllare che i cani avessero la museruola, perché è pericoloso per i bambini che un westy vada in giro ad azzannare chiunque. Mentre i bimbi volevano giocare con me e accarezzarmi.
Portare con sé non significhi indossare, ma certa gente è di coccio.
Mami finirà per scrivere una sentenza di un tribunale inventato che precisa la questione. -
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